Art. 17.
(Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione).

      1. Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali, sportive e

 

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di ogni altra attività in comune, avvalendosi anche di strumenti e di supporti informatici.
      2. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri, periodici e quotidiani, scelti dalla commissione prevista dal comma 2 dell'articolo 36. La biblioteca è collegata con le biblioteche del territorio ed è organizzata anche come sala di lettura e di animazione socioculturale, fruibile liberamente.
      3. La biblioteca è allestita anche come mediateca, dotata di attrezzature e di materiale multimediale.
      4. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati, che espletano la loro attività nel tempo libero. La biblioteca si avvale, inoltre, di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.